Uno dei temi più controversi e dibattuti nell’ambito del
trasporto su gomma e del trasporto bisarca riguarda i cosidetti costi minimi e la loro liceità. Ad entrare
nel merito della questione è stata ancora una volta la Corte Costituzionale,
che con sentenza n. 47 del 2 Marzo 2018 ne ha definitivamente sancito la loro
legittimità e conformità alla Costituzione Italiana.
Previsti dall’art. 83-bis del D.L. n. 112 del 2008 a tutela
degli operatori del settore, i corrispettivi minimi sono sempre stati considerati
da una parte consistente della committenza uno strumento di forte limitazione
alla libertà economica privata, nonché dalla stessa Corte di Giustizia Europea,
al punto da essere abrogati in via definitiva nel 2014 con la L. 190.
La decisione della Consulta rimette tutto in gioco, sottolineandone
la loro conformità nei confronti del dettato della nostra Costituzione e dello
stesso diritto comunitario. La sentenza emessa lo scorso 2 marzo, infatti, stabilisce
che i costi minimi non solo non limitano il principio di libertà negoziale di
iniziativa economica delle parti, non compromettendo in alcun modo la
trasparenza del mercato e la concorrenza leale, ma rappresentano anche un
valido strumento di salvaguardia dei livelli di sicurezza nella circolazione
stradale in quanto evitano lo sfruttamento eccessivo delle risorse umane e dei
materiali da parte delle imprese di trasporto.
Inoltre, essendo basati su costi incomprimibili ed
essenziali, essi lasciano alle parti una maggiore autonomia negoziale rispetto
alle tariffe a forcella, non ostacolando l’accesso all’attività di trasporto
per conto terzi: è quanto stabilisce proprio l’art. 83-bis del D.L. 112/2008. Articolo
che tutto il mondo dell’autotrasporto
chiede a gran voce di ripristinare quanto prima, a cominciare dal presidente di
Confartigianato Trasporti – Amedeo Genedani – che ha richiesto la
ripubblicazione immediata dei costi minimi sul sito ufficiale del Ministero dei
Trasporti.